La Fondazione ha istituito, per la prima volta, tramite accordo aziendale con RSA e OO.SS, un Premio di Risultato per il triennio 2024-2026
Le Parti hanno individuato i seguenti obiettivi:
– miglioramento della capacità dell’ente di sviluppare una gestione efficiente delle risorse economiche ottenute dai principali soggetti istituzionali finanziatori dell’attività culturale;
– miglioramento della capacità dell’ente di sviluppare una serie di attività commerciali e/o di fundraising in grado di attrarre risorse economiche da privati;
Gli obiettivi suddetti sono monitorati in base all’indicatore ”R” definito secondo la formula: R = (Valore della produzione) – (Costo della produzione) – IRAP – (AC 80.0000 euro) dove:
– Valore della Produzione e Costo della Produzione sono desunti dal bilancio approvato riferito all’anno di riferimento, rispettivamente alle voci A) e B) del Conto Economico
– IRAP è pari al valore dell’imposta IRAP desunto dal medesimo bilancio
– AC 80.000 euro è la quota minima utile (pari a 80.000 euro) di accantonamento annuale.
I valori del P.d.R. sono parametrati individualmente in base all’andamento del parametro “R” ed alla Fascia di appartenenza
Per l’eventuale applicazione del regime fiscale agevolato al P.d.R. eventualmente maturato, si sono individuati gli indicatori elencati ai seguenti punti a) e b), da intendersi tra loro indipendenti ed alternativi, per cui andrà verificata l’incrementalità nel tempo (=rilevazione a consuntivo dell’anno di riferimento e confronto con il corrispondente valore medio calcolato sul triennio antecedente):
a) Valore della Produzione (voce A del Conto Economico),
b) Valore della produzione pro-capite, da intendersi come il valore che si ottiene dal quoziente tra
i) Valore della produzione, descritto in a) che precede,
ii) organico annuale della Fondazione, relativo al medesimo anno del Valore
della Produzione; l’organico annuale è espresso in FTE (Full Time Equivalent) e comprende anche i lavoratori somministrati.
Concorrono alla maturazione del P.d.R.:
a) i dipendenti in forza per tutto l’anno di riferimento che, nel medesimo anno, abbiano effettivamente prestato attività lavorativa per almeno 205 giornate;
b) i dipendenti che, per effetto di assunzione o di cessazione, o di successione non continuativa di contratti di lavoro, anche a termine o stagionali, nell’anno di riferimento abbiano effettivamente prestato attività lavorativa per almeno 100 giornate.
Si intende per attività lavorativa effettivamente prestata anche quella svolta in modalità di lavoro agile.
In presenza di part-time verticale i limiti di cui ai precedenti punti a) e b) saranno riproporzionati in base al ridotto orario individuale e, comunque, non potranno essere inferiori a 100 giornate.
Per conseguire i tetti minimi di giornate annue di cui ai punti a) e b) che precedono sono conteggiate anche le ferie e le ex festività fruite a giorni interi.
Non saranno conteggiati nelle assenze che determinano il computo delle giornate lavorative effettive nell’anno di riferimento le giornate intere di fruizione di:
1. congedo di maternità e congedo di paternità;
2. assenze dovuti a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, o SLA, debitamente certificate;
3. permessi ex art. 33 L. 104/1992.
L’importo del P.d.R. maturato è riproporzionato in misura pari a tanti 12esimi quanti sono i mesi di servizio (o di missione presso Fondazione Cineteca di Bologna, se somministrato).
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l’importo del P.d.R. è ridotto in proporzione al ridotto orario di lavoro individuale.
Condizioni pari a quelle sopra elencate saranno applicate a favore dei lavoratori in somministrazione.